Sez. 1, Sentenza n. 77 del 10/01/1986 (Rv. 443730 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - VIZIO DI MOTIVAZIONE DELLA PRONUNCIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO - AMMISSIBILITÀ.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - VIZIO DI MOTIVAZIONE DELLA PRONUNCIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO - AMMISSIBILITÀ.*
Fra le violazioni di legge, in relazione alle quali la pronuncia della commissione tributaria di secondo grado è impugnabile davanti alla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, deve includersi il vizio di motivazione, integrando esso inosservanza dell'art. 37 del predetto decreto. (V 2643/83, mass n 427527).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 37, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)