Sez. 1, Sentenza n. 8977 del 03/12/1987 (Rv. 456281 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE ESTIMATORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO - IMPUGNAZIONE DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE O ALLA CORTE DI APPELLO - POTERI DEL GIUDICE DI TERZO GRADO.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE ESTIMATORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO - IMPUGNAZIONE DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE O ALLA CORTE DI APPELLO - POTERI DEL GIUDICE DI TERZO GRADO.*
Nelle controversie di valutazione estimativa (nella specie, relative all'INVIM ed aventi ad oggetto il valore finale) il difetto di motivazione della decisione della commissione tributaria di secondo grado può essere fatto valere sia davanti alla commissione tributaria centrale che alla Corte di appello in quanto la Mancanza o il difetto di motivazione implica vizio di legittimità della decisione con riferimento all'art. 37 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636. In tali casi il giudice di terzo grado, non può provvedere all'integrazione della decisione di secondo grado, giudicando direttamente nel merito, ma deve annullare la statuizione impugnata e rinviare la controversia alla commissione di secondo grado per un nuovo giudizio di estimazione. (V 77/86, mass n 443730, Cass, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 29, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 35 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 37, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)