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Sez. 2, Sentenza n. 23574 del 14/11/2007 (Rv. 600299 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Procedimento davanti al giudice di pace - Norme regolanti il procedimento innanzi al Tribunale - Applicabilità "ex" art. 311 cod. proc. civ. - Applicabilità dell'art. 178 cod. proc. civ. così come modificato dalla legge n. 353 del 1990 - Provvedimenti in materia di prove - Reclamabilità - Esclusione - Necessità di reiterazione delle richieste di modifica o revoca in sede di precisazione delle conclusioni - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600299-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE

Poiché il procedimento davanti al giudice di pace è regolato, ai sensi dell'art. 311 cod. proc. civ., dalle norme relative a quello davanti al Tribunale, al medesimo è applicabile anche l'art. 178 cod. proc. civ. così come modificato dalla legge n. 353 del 1990. Ne deriva che, avverso le ordinanze emesse dal giudice di pace di ammissione o di rigetto delle prove testimoniali, non è più ammesso reclamo ma le richieste di modifica o di revoca devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive al momento della rimessione in decisione ed, in mancanza, le stesse non possono essere riproposte in sede di impugnazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 15, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)