Sez. 1, Sentenza n. 700 del 24/01/1998 (Rv. 511911 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Norme regolanti il procedimento innanzi al Tribunale - Applicabilità - Conseguenze - Parte rappresentata da due procuratori - Legittimazione di ciascun procuratore costituito a ricevere gli atti - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'opposizione all'ordinanza - ingiunzione di sanzione amministrativa, prevista dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981, si configura secondo le regole proprie del procedimento civile innanzi al pretore ed è regolata, quindi, salva espressa previsione contraria, dalle norme relative al procedimento innanzi al Tribunale. Ne deriva che, qualora la parte sia rappresentata da due procuratori, ognuno di essi, purché costituito, è legittimato a ricevere gli atti del giudizio, ancorché la parte abbia eletto domicilio presso l'altro.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)