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Sez. 2, Sentenza n. 2961 del 29/04/1983 (Rv. 427872 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - ASSISTENZA E DIFESA DI UNA PLURALITÀ DI PARTI - IDENTITÀ DI POSIZIONE PROCESSUALE DEI VARI CLIENTI - COMPENSO - DETERMINAZIONE - CRITERI - POSIZIONE PARTICOLARE DI UNA PARTE RISPETTO A TUTTE LE ALTRE - COMPENSABILITÀ AUTONOMA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427872-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - ASSISTENZA E DIFESA DI UNA PLURALITÀ DI PARTI - IDENTITÀ DI POSIZIONE PROCESSUALE DEI VARI CLIENTI - COMPENSO - DETERMINAZIONE - CRITERI - POSIZIONE PARTICOLARE DI UNA PARTE RISPETTO A TUTTE LE ALTRE - COMPENSABILITÀ AUTONOMA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

In tema di Determinazione del compenso spettante al difensore che abbia assistito una pluralità di parti, il quarto comma dell'art. 5 della tariffa professionale approvata con il d.m. 26 settembre 1979 prevede l'unicità del compenso (con possibilità di aumento, per ogni parte fino ad un massimo di sei, del 20%) "nei casi di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale", sicché il comma successivo - per cui "nella ipotesi che pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari...L'avvocato avrà diritto da parte dei clienti in tali situazioni al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%" - deve intendersi riferito all'esistenza di una posizione singola particolare, tanto diversa dalle altre da non consentire la sua riconduzione nel quadro difensivo generale, così da giustificare la compensabilità autonoma delle prestazioni rese necessarie dalle caratteristiche della posizione individuale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 97, DM 26/09/1979 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)