Sez. 6, Sentenza n. 3282 del 27/09/1995 Cc. (dep. 02/12/1995) Rv. 203293 - 01
Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - In genere | Provvedimento di restituzione di beni sequestrati - Adottato a seguito di disposta archiviazione - Appello - Esperibilità - Esclusione - Incidente di esecuzione - Esperibilità - Sussistenza.
Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - In genere
Avverso il provvedimento di restituzione di cose sequestrate, adottato dal Gip a seguito dell'accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero di archiviazione non è esperibile il mezzo di impugnazione previsto dall'art. 322 bis cod. proc. pen. (appello) ma esclusivamente il rimedio generale dell'incidente di esecuzione, attivabile anche nella suddetta materia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 323 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)