Sez. 3, Sentenza n. 42543 del 06/11/2001 Cc. (dep. 28/11/2001) Rv. 220306 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Reati edilizi - Sequestro preventivo - Decreto di archiviazione del procedimento - Rigetto da parte del G.i.p. di istanza di restituzione - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Conversione del ricorso in appello - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di sequestro preventivo, l'ordinanza con cui il giudice delle indagini preliminari respinge l'istanza di restituzione, presentata a seguito di decreto di archiviazione del procedimento, non è soggetta a ricorso per cassazione, ma rientra fra le "ordinanze in materia di sequestro preventivo" per le quali l'art.322-bis cod.proc.pen. (introdotto come norma di chiusura dall'art.17 del decreto legislativo 14 gennaio 1992 n.12) espressamente prevede la sottoposizione ad appello (Fattispecie di in cui la Corte, preso atto che il giudice delle indagini preliminari, dopo avere disposto l'archiviazione del procedimento per morte dell'imputato, aveva respinto l'istanza degli eredi per la restituzione dell'immobile abusivo sequestrato e ordinato la sua restituzione al Comune, ha qualificato come appello il ricorso presentato contro l'ordinanza reiettiva e trasmesso gli atti al tribunale del riesame competente).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Decreto Legisl. 14/01/1992 num. 12 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)