Sez. 1, Sentenza n. 31199 del 20/03/2015 Ud. (dep. 17/07/2015) Rv. 264316 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Violazione delle prescrizioni - Obbligo di "non dare ragione di sospetti" - Abrogazione di detta prescrizione - Configurabilità - Conseguenze.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
In tema di violazioni degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale, in base alla disposizione di cui all'art. 8, comma quarto, d.l.gs. 6 settembre 2011, n. 159, la prescrizione di "non dare ragione di sospetti", originariamente contenuta nell'art. 5, comma terzo, l. 27 dicembre 1956, n. 1423, non è più prevista dall'ordinamento e, pertanto, l'eventuale contestazione della sua violazione non integra alcuna fattispecie incriminatrice.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 8 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 120, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)