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Sez. 1, Sentenza n. 2236 del 05/08/1964 (Rv. 303345 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE - DICHIARAZIONE DELL'AUTORITA AMMINISTRATIVA - NECESSITA - SOSTITUZIONE CON UN ACCERTAMENTO DELL'AGO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1964-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303345-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE - DICHIARAZIONE DELL'AUTORITA AMMINISTRATIVA - NECESSITA - SOSTITUZIONE CON UN ACCERTAMENTO DELL'AGO - INAMMISSIBILITA.*

Il diritto alla retrocessione del bene espropriato, previsto dallo art.60 l. 25.6.1865 n.2359 sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilita, non puo essere attuato senza una dichiarazione della competente autorita amministrativa, la quale riconosca che il bene non serve piu all'opera pubblica. Tale dichiarazione non puo essere sostituita da un accertamento della autorita giudiziaria, poiche essa involge un giudizio discrezionale dell'autorita amministrativa in ordine all'esistenza o meno di un rapporto di utilita tra il relitto e l'opera compiuta, anche in ragione di una semplice accessorieta o dipendenza.*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)