Sez. U, Sentenza n. 14826 del 05/06/2008 (Rv. 603476 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Retrocessione parziale prevista dagli artt. 60 e 61 della legge n. 25 giugno 1865, n. 2359 - Formale dichiarazione di inservibilità da parte della P.A. - Necessità - Mancanza - Poteri dell'autorità giudiziaria - Accertamento dell'inservibilità del bene - Esclusione - Riconoscimento di valore equipollente alla dichiarazione formale d'inservibilità ad un comportamento concludente della P.A. - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la retrocessione parziale prevista dagli artt. 60 e 61 della legge n. 25 giugno 1865, n. 2359, richiede la formale manifestazione di volontà dell'amministrazione (spontanea o sollecitata dagli interessati) in ordine all'inservibilità dei beni per l'esecuzione dell'opera pubblica (dichiarazione del Prefetto o, in alternativa, pubblicazione da parte dell'espropriante dell'avviso indicante i beni che non servono più all'opera pubblica) e, in mancanza di una dichiarazione formale, l'Autorità giudiziaria non può accertare l'inservibilità, stante la natura discrezionale della valutazione della P.A. in ordine all'esistenza o meno di un rapporto di utilità tra il relitto e l'opera compiuta, ma può riconoscere valore equipollente alla dichiarazione formale d'inservibilità ad un comportamento dell'amministrazione dal quale possa desumersi la scelta di mettere in vendita dei beni, in quanto non più necessari alla realizzazione dell'opera per la quale essi furono espropriati. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che tale valore potesse avere un certificato attestante l'esistenza di una valutazione in corso rimessa al Prefetto circa l'eventuale rettifica del decreto di espropriazione, stante la mancanza di contenuto negoziale impegnativo ai fini della retrocessione, che lo renda equiparabile alla pubblicazione dell'avviso richiesto dalla legge).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)