Sez. L, Sentenza n. 4751 del 28/04/1995 (Rv. 492060 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Giudicato sostanziale - Nozione - Effetto preclusivo - Accertamento - Criteri - Riferimento alle ragioni ed alle motivazioni poste a fondamento della decisione - Esclusione - Fattispecie in tema di revoca della pensione di invalidità.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
Il giudicato sostanziale (art. 2909 cod. civ. -) che fa stato ad ogni effetto tra le parti in ordine all'accertamento, positivo o negativo, della sussistenza del diritto controverso, ed opera entro i limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di soggetti, oltre che di "petitum" e di "causa petendi" - ha effetto preclusivo solo con riferimento al contenuto ed all'oggetto della pronunzia definitiva - avendo riguardo all'avvenuta affermazione, ovvero negazione, ad opera della stessa, del diritto azionato e quindi del bene preteso - indipendentemente dalle ragioni e dalle motivazioni enunciate a fondamento della decisione. (Nella specie, i giudici del merito, decidendo in tema di revoca di una pensione di invalidità concessa in via amministrativa, avevano affermato che il giudicato di rigetto formatosi sulla domanda di pensione proposta dallo stesso assicurato sulla base di una precedente domanda amministrativa, non poteva estendersi all'accertamento dell'insussistenza dello stato invalidante in quanto la decisione era stata motivata con l'ingiustificata mancata presentazione del ricorrente alla visita medica del consulente tecnico d'ufficio e con la conseguente impossibilità di accertare lo stato di invalidità. La S.C. ha cassato la decisione in base al principio sopra enunciato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)