Sez. L, Sentenza n. 2217 del 02/03/1988 (Rv. 458037 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE - GIUDICATO SOSTANZIALE - OGGETTO - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - DECISIONE CONCERNENTE IL SOLO ACCERTAMENTO DELLA MANCATA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA - EFFETTI PRECLUSIVI DEL GIUDICATO IN SUCCESSIVO GIUDIZIO - INSUSSISTENZA.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE - GIUDICATO SOSTANZIALE - OGGETTO - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - DECISIONE CONCERNENTE IL SOLO ACCERTAMENTO DELLA MANCATA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA - EFFETTI PRECLUSIVI DEL GIUDICATO IN SUCCESSIVO GIUDIZIO - INSUSSISTENZA.*
Il giudicato sostanziale (art. 2909 cod. civ.) - che, quale riflesso di quello formale (art. 324 cod. proc. civ.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso - si Forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, che abbia identici elementi costitutivi della relativa Azione e cioè i soggetti, la causa petendi ed il petitum, secondo l'interpretazione della decisione affidata al giudice del merito insindacabile in Sede di legittimità, ove immune da vizi logico-giuridici; tale preclusione pertanto non sussiste ove la pronuncia di merito non abbia attribuito o negato il bene della vita oggetto della domanda, ma si sia astenuta dallo statuire in proposito, limitandosi a dare atto, anche se erroneamente, della mancata proposizione della domanda medesima. (V 8992/87, mass n 456290; (V 3188/87, mass n 452255).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)