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Sez. 5, Sentenza n. 5322 del 05/03/1974 Ud. (dep. 01/08/1974) Rv. 127751 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - FINE DI LUCRO - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - FATTISPECIE IN TEMA DI ABORTO.*
Stato
decisa il 1974-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/127751-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - FINE DI LUCRO - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - FATTISPECIE IN TEMA DI ABORTO.*

Per la concessione dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale occorre che il movente trovi rispondenza nella coscienza etica del popolo in un determinato momento storico. Tuttavia l'attenuante deve essere negata allorche il reo abbia agito per scopo di lucro, anche se l'Azione sia stata diretta a realizzare uno scopo moralmente e socialmente apprezzabile. (fattispecie in cui l'imputato pratico un aborto per motivi di lucro).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1, Cod. Pen. art. 551 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)