Sez. 3, Sentenza n. 12148 del 09/12/1993 (Rv. 484644 - 01)
Circolazione stradale - Spazi ed aree private | Norme del codice della strada - Obbligo di osservanza - Sussistenza.
Circolazione stradale - Spazi ed aree private
Le norme del codice della strada che si applicano, a norma dell'art. 1, sulle strade pubbliche od aperte al pubblico transito, vanno osservate quali norme di comune prudenza, anche sulle strade private in qualsiasi modo soggette al traffico veicolare.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 1, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)