Sez. 1, Sentenza n. 1062 del 12/02/1996 (Rv. 495814 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE | Spazi ed aree private aperte al pubblico - Autoveicoli in sosta - Obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE
Ai fini dell'applicazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui alla legge 24 dicembre 1969 n. 990, è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada ad un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico. Ne consegue che sussiste l'obbligo assicurativo anche per i veicoli in sosta su area privata aperta al pubblico.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)