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Sez. 1, Sentenza n. 1062 del 12/02/1996 (Rv. 495814 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE | Spazi ed aree private aperte al pubblico - Autoveicoli in sosta - Obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495814-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE

Ai fini dell'applicazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui alla legge 24 dicembre 1969 n. 990, è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada ad un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico. Ne consegue che sussiste l'obbligo assicurativo anche per i veicoli in sosta su area privata aperta al pubblico.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)