Sez. 5, Sentenza n. 13182 del 04/10/2000 (Rv. 540738 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI | Datore di lavoro - Ritenuta alla fonte su una componente del reddito tassabile - Omissione - Avviso di accertamento nei confronti del lavoratore subordinato per la mancata inclusione di detta componente nella dichiarazione annuale - Legittimità - Impugnazione dell'avviso da parte del lavoratore subordinato - Integrazione del contradditorio nei confronti del datore di lavoro - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI
In tema di imposte sui redditi, è legittimo l'avviso di accertamento a carico del lavoratore subordinato, rivolto a contestargli la mancata inclusione nella denuncia annuale di una componente del reddito tassabile, anche quando la stessa sia soggetta alla ritenuta d'acconto prescritta dall'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ed il datore di lavoro abbia omesso di effettuare (e versare) tale ritenuta, non influendo la sostituzione d'imposta sulla posizione e sugli obblighi del lavoratore sostituito. Tale ininfluenza porta ad escludere, altresì, che nel giudizio d'impugnazione dell'avviso di accertamento, promosso dallo stesso sostituito, insorga la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro-sostituto.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)