Sez. 3, Sentenza n. 8065 del 31/03/2007 (Rv. 598568 - 01)
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Esercizio del diritto - Condizioni - Indicazione del nome di soggetto prosciolto - Accostamento con soggetti già condannati - Idoneità a fondare la responsabilità - Sussistenza.
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell'applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca è necessaria non solo la verità oggettiva del fatto, ma anche la correttezza dell'esposizione nei suoi aspetti formale e sostanziale; l'accostamento, sia pure a scopo esemplificativo, del nome di un soggetto, coinvolto in un procedimento giudiziario, con quello di altri soggetti, la cui responsabilità sia stata giudizialmente accertata, omettendo la circostanza dell'avvenuto proscioglimento del primo, è suscettibile di fondare la responsabilità per diffamazione (Nella specie si trattava di un articolo di stampa in cui era affermato che un recente orientamento della giurisprudenza, in tema di modica quantità di sostanza stupefacente, avrebbe "salvato" alcuni personaggi famosi, fra cui un noto personaggio dello spettacolo; la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che non aveva ritenuto sussistente la responsabilità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Costituzione art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)