Sez. 3, Sentenza n. 11455 del 23/07/2003 (Rv. 565378 - 01)
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Esercizio del diritto - Condizioni.
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, per l'applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto è necessaria non solo la verità oggettiva del fatto, ma anche la correttezza dell'esposizione dello stesso (cosiddetta continenza), che consta di due aspetti, uno formale ed uno sostanziale, ciascuno dei quali deve ricorrere nel caso concreto perché l'esimente possa operare; in particolare, quando i fatti oggetto della notizia pubblicata non siano veri, né il giornalista abbia dimostrato d'aver compiuto una seria verifica circa l'attendibilità della fonte da cui li ha appresi, la sola continenza formale, ovvero il modo in cui essi sono stati presentati, non può di per sè costituire una esimente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Costituzione art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)