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Sez. L, Sentenza n. 475 del 26/01/1989 (Rv. 461588 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL' ASSUNZIONE - GARANZIA DELLA IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - PORTATA - INDENNITÀ DI SERVIZIO ALL'ESTERO - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ ALL'ESTERO - CONSEGUENTE VENIR MENO DI DETTA INDENNITÀ - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1989-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461588-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL' ASSUNZIONE - GARANZIA DELLA IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - PORTATA - INDENNITÀ DI SERVIZIO ALL'ESTERO - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ ALL'ESTERO - CONSEGUENTE VENIR MENO DI DETTA INDENNITÀ - LEGITTIMITÀ.*

A norma dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., la garanzia della irriducibilità della retribuzione, nel caso in cui le nuove mansioni siano equivalenti alle precedenti, resta necessariamente collegata alle qualità immutabili ed essenziali dell'aspetto professionale delle mansioni originarie e non agli emolumenti, anche se retributivi, autonomamente corrispettivi di caratteristiche estrinseche e non connaturali alle mansioni, i quali, in quanto compensativi di attività connesse a particolari circostanze di modo, di tempo e di luogo, possono legittimamente venir meno con la scomparsa del titolo o delle circostanze estrinseche cui sono connessi. Tale principio vale anche per l'indennità di servizio all'estero, la quale ben può venir meno con la cessazione della attività all'estero (ancorché prolungata) che l'aveva occasionata. (Conf 3926/83, mass n 428855).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)