Sez. L, Sentenza n. 3628 del 28/03/1995 (Rv. 491456 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici specialisti in regime di convenzionamento esterno - Situazioni di incompatibilità - Oggetto di regolamentazione da parte degli accordi collettivi nazionali - Necessità - Accordo FNOOMM-Enti del giorno 8 febbraio 1974 - Rilevanza - Fattispecie relativa ad uno specialista radiologo titolare di due rapporti di convenzionamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
Le situazioni di incompatibilità relative ai medici specialisti operanti in regime di convenzionamento esterno con il Servizio sanitario nazionale, che devono formare oggetto di regolamentazione da parte degli accordi collettivi nazionali previsti dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (la cui conclusione rappresenta la fase consensuale di un complesso procedimento di produzione normativa che si conclude con l'intervento del solo potere pubblico avente la forma del decreto presidenziale ed il contenuto di un atto di normazione secondaria), trovano la loro regolamentazione nell'accordo FNOOMM-Enti dell'8 febbraio 1974, in forza del d.P.R. 16 maggio 1980, ancora vigente per la part non modificata dal d.P.R. 23 marzo 1988 n. 120. (Nella specie, la S.C., confermata l'interpretazione delle norme applicabili già resa dal giudice di merito, ha rigettato il ricorso contro la sentenza con cui lo stesso aveva ritenuto legittimo il provvedimento di una U.S.L., la quale, constatato che uno specialista radiologo era titolare di due rapporti di convenzionamento per l'attività prestata in studi siti in comuni diversi, aveva risolto - non essendo intervenuta un'opzione dell'interessato, nonostante diffida in tal senso - il rapporto concluso per secondo, in violazione della prescrizione secondo cui lo specialista convenzionato non deve svolgere attività professionale in altre strutture pubbliche e private per più di trenta ore settimanali o comunque avere incarichi per un uguale numero di ore complessive).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 16/05/1980, DPR 23/03/1988 num. 120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)