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Sez. 2, Sentenza n. 19868 del 15/09/2009 (Rv. 610578 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Nozione di gravi difetti - Alterazioni incidenti sul godimento dell'immobile - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610578-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE

I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. (Applicando tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stata negata la tutela ex art. 1669 cod. civ. con riferimento a vizi consistenti - tra l'altro - in un difettoso montaggio della caldaia ed in una errata pendenza dei balconi, sul presupposto che il committente non aveva nemmeno allegato se il primo vizio incidesse sul funzionamento della caldaia ed il secondo determinasse ristagni di acqua).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)