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Sez. 4, Sentenza n. 5043 del 18/02/1985 Ud. (dep. 21/05/1985) Rv. 169363 - 01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - OBBLIGO DI CONTENERLA NELLA QUANTITÀ PER CUI IL GIUDICE RITIENE RAGGIUNTA LA PROVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169363-01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - OBBLIGO DI CONTENERLA NELLA QUANTITÀ PER CUI IL GIUDICE RITIENE RAGGIUNTA LA PROVA - ESCLUSIONE.*

L'assegnazione di una somma in Sede penale a titolo di provvisionale è sottratta alla regola sancita dall'art. 278 cod. proc. pen. secondo cui la provvisionale deve essere contenuta nei limiti della quantità per la quale il giudice già ritiene raggiunta la prova. (Conf mass n 141286; (Conf mass n 144936).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 278, Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)