Sez. 5, Sentenza n. 2216 del 08/01/1979 Ud. (dep. 05/03/1979) Rv. 141286 - 01
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
La pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in Sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in Sede civile. Pertanto, la concessione alla parte civile di una somma a titolo di provvisionale e sottratta alla regola sancita dal secondo comma dell'art 278 cod proc civ, secondo cui essa deve essere contenuta nei limiti della quantita per la quale il giudice gia ritiene raggiunta la prova. La assegnazione di una somma a titolo di provvisionale e quindi compatibile con una domanda di risarcimento del danno in Forma generica.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)