Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3052 del 09/02/2021 (Rv. 660325 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI | Transazione a definizione di un giudizio - Solidarietà ex art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933 - Operatività anche nei confronti degli aderenti che non siano stati parti del giudizio – Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI
L'obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, ex art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933, in caso di definizione della lite mediante transazione, grava su tutti coloro che abbiano aderito a quest'ultima ed abbiano partecipato al giudizio in tal modo definito, non estendendosi, al contrario, nei confronti di chi, pur prestando adesione alla transazione, non abbia però assunto la qualità di parte processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1965, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)