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Sez. 2, Ordinanza n. 448 del 08/01/2024 (Rv. 669922-01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI | Transazione stragiudiziale tra le parti avvenuta dopo la sentenza di primo grado e subito dopo la proposizione dell'appello - Mancato svolgimento in appello di attività difensiva da parte dell'avvocato della parte appellata - Solidarietà delle parti circa l’obbligo di pagare il compenso degli avvocati ex art. 68 L.P.F. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669922-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI

L'obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, ex artt. 13, comma 8, l. n. 247 del 2012 e 68, r.d.l. n. 1578 del 1933, opera nei confronti dei soli soggetti che siano stati parte del giudizio; diversamente è escluso qualora la transazione o l'accordo tra le parti intervengano quando, pur essendo formalmente pendente un giudizio, la parte il cui patrono viene ad invocare il suddetto meccanismo non si sia costituita e non abbia assunto, quindi, la veste di parte processuale e ulteriormente il giudizio, privo di effettività ed attualità, venga ad

essere definito con pronuncia derivante proprio dal mancato instaurarsi del rapporto processuale pieno.

Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)