Sez. 1, Sentenza n. 861 del 07/02/1997 Cc. (dep. 05/06/1997) Rv. 207671 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Ipotesi di cui all'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen. - Condizioni legittimanti - Individuazione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare nell'ipotesi di cui all'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen. non è subordinata al verificarsi di determinate condizioni, come nei casi disciplinati dal primo comma dello stesso articolo, ma è giustificata dall'esistenza di una situazione oggettiva di particolare complessità che può sussistere sin dall'inizio del dibattimento o può sorgere successivamente per effetto dello sviluppo dell'istruttoria dibattimentale. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima l'adozione del provvedimento di sospensione in apertura del dibattimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)