Sez. 1, Sentenza n. 5430 del 06/10/1999 Cc. (dep. 02/12/1999) Rv. 214697 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Sospensione prevista in caso di dibattimento particolarmente complesso - Deliberazione intervenuta all'inizio del dibattimento - Legittimità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
Poiché, nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, l'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen. si limita a stabilire che la sospensione dei termini di custodia cautelare è adottata nella fase del giudizio, il relativo provvedimento può essere adottato anche nel momento iniziale del dibattimento, quando vi siano circostanze concrete che inducano a prevederne una lunga durata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)