Sez. 2, Sentenza n. 3897 del 28/11/1974 (Rv. 372442 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI- COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI- COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La compensazione totale o parziale delle spese giudiziali costituisce una facolta discrezionale ed insindacabile del giudice di merito, il quale puo di essa avvalersi, non solo quando ci sia reciproca soccombenza, ma anche quando concorrano giusti motivi; e la valutazione di detti giusti motivi e rimessa al prudente apprezzamento del giudice, per cui essa sfugge al controllo di legittimita della Cassazione, sempre che, a giustificazione della disposta compensazione, non siano enunciate ragioni illogiche ed erronee. (Conf 656'73, mass n 362764).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)