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Sez. 2, Sentenza n. 656 del 09/03/1973 (Rv. 362764 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362764-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'Esercizio della facolta prevista dall'art 92 cod proc civ di compensare le spese del giudizio e rimesso al criterio insindacabile del giudice del merito e non e pertanto denunciabile in Cassazione. (Conf 1289/72, mass n 357809).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)