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Sez. 2, Sentenza n. 2104 del 24/02/2000 (Rv. 534361 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - IN GENERE | Revocatoria ordinaria (azione pauliana) - Esistenza di una ragione di credito - Sufficienza - Pendenza di un giudizio per l'accertamento del detto credito - Sospensione necessaria del giudizio sulla domanda revocatoria - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534361-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - IN GENERE

Essendo sufficiente per l'esperimento dell'azione revocatoria l'esistenza di una ragione di credito anche se non accertata giudizialmente, il giudizio promosso con tale azione non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. nel caso di pendenza di controversia sull'accertamento del credito, in quanto la definizione di questa seconda controversia non costituisce l'indispensabile precedente logico giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)