diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11471 del 24/07/2003 (Rv. 565387 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Esistenza di una ragione o aspettativa di credito - Sufficienza - Pendenza di un giudizio per l'accertamento del credito - Sospensione necessaria del giudizio sulla domanda revocatoria - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565387-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")

L'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall'art. 2901 del codice civile, accoglie una nozione di credito non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito, in coerenza con la funzione sua propria di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie. Ne consegue che il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., per il caso di pendenza di controversia sull'accertamento del credito, in quanto la definizione di quest'ultimo giudizio non costituisce antecedente logico giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)