Sez. U, Ordinanza n. 25954 del 03/10/2024 (Rv. 672392-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Regolamento CE n. 44 del 2001 - Consumatore - Nozione secondo il diritto UE - Criteri - Specifiche competenze e conoscenze - Irrilevanza - Fattispecie in tema di operazioni finanziarie di "trading online".
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
La nozione di consumatore, secondo il diritto dell'Unione Europea, presuppone che il soggetto, al momento della conclusione del contratto, persegua una finalità estranea alla propria sfera professionale e rivolta alla soddisfazione delle proprie esigenze di consumo privato, restando irrilevante l'eventuale possesso di specifiche competenze e conoscenze nel settore di riferimento. (Nella specie, le Sezioni Unite, pronunciandosi su questione di giurisdizione, hanno ritenuto di qualificare come consumatore - ai sensi e per gli effetti del Reg. CE n. 44 del 2001, ratione temporis applicabile - la parte di un contratto finalizzato all'esecuzione di operazioni di "trading online", la quale, benché dotata delle competenze necessarie per valutare i rischi delle proprie decisioni di investimento, era sprovvista delle caratteristiche dell'investitore abilitato o professionale).
Regolam. Comunitario del 2001 num. 44 art. 15, Regolam. Comunitario del 2001 num. 44 art. 16, Regolam. Comunitario del 2001 num. 44 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)