Sez. 2, Sentenza n. 453 del 20/02/1974 (Rv. 368175 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - PROCEDURA DEGLI ACCORDI COLLETTIVI - INOSSERVANZA - NATURA DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - NORMATIVA DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - APPLICABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - PROCEDURA DEGLI ACCORDI COLLETTIVI - INOSSERVANZA - NATURA DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - NORMATIVA DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - APPLICABILITA.*
I licenziamenti per riduzione di personale intimati senza l'osservanza della procedura prescritta dagli accordi collettivi, si trasformano in altrettanti licenziamenti individuali e sono, quindi, soggetti alla disciplina dettata per questi ultimi dalla legge 15 luglio 1966, n 604. (V 2496'72, mass n 359973).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 20/12/1950
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)