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Sez. 2, Sentenza n. 2496 del 21/07/1972 (Rv. 359973 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CONDIZIONI - LIMITI - OSSERVANZA O MENO DELL'ACCORDO SINDACALE.*
Stato
decisa il 1972-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359973-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CONDIZIONI - LIMITI - OSSERVANZA O MENO DELL'ACCORDO SINDACALE.*

Nel caso di licenziamento per riduzione di personale che sia stato attuato con l'osservanza della particolare procedura stabilita dagli accordi collettivi, non puo farsi questione di recesso ingiustificato e quindi non puo configurarsi un interesse del lavoratore, deducibile come tale dinanzi all'autorita giudiziaria. Un siffatto interesse sussiste, invece, qualora il datore di lavoro venga meno all'osservanza dell'accordo sindacale, effettuando i licenziamenti per riduzione di personale senza rispettare la procedura prevista, ed impedendo cosi l'attivita che i Sindacati hanno il potere di svolgere in rappresentanza dei lavoratori. I licenziamenti cosi effettuati, trasformandosi in altrettanti licenziamenti individuali, sono condizionati dai normali presupposti concernenti la sussistenza di giusta causa o di giustificati motivi. (V 430'66, mass n 320848).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)