Sez. 3, Sentenza n. 2019 del 22/06/1994 Cc. (dep. 24/09/1994) Rv. 200364 - 01
Termini processuali - Restituzione nel termine - Decreto di condanna | Tardiva conoscenza da parte dell'imputato - Perché non avvertito dal difensore domiciliatario cui era stato notificato il provvedimento - Richiesta di restituzione nel termine - Condotta del difensore invocata a propria discolpa - Sufficienza - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
Termini processuali - Restituzione nel termine - Decreto di condanna
Non è sufficiente all'imputato, che chieda la restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, avendo avuto tardiva conoscenza di detto provvedimento, notificato al proprio difensore che non aveva avvertito, invocare a propria discolpa la condotta del difensore medesimo, liberamente scelto anche come domiciliatario. Infatti, la particolare qualifica del domiciliatario impone un'interpretazione rigorosa in ordine alla prova della non conoscenza dell'atto da parte del rappresentato. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza nella quale il Pretore non aveva ritenuto che l'intervento ("mea culpa") del difensore di fiducia dell'imputato fosse sufficiente a fornire la prova della mancata conoscenza, inconsapevole, del provvedimento da impugnare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 462, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 462
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)