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Sez. 2, Ordinanza n. 1763 del 13/04/1999 Cc. (dep. 28/09/1999) Rv. 214363 - 01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE | Impedimento concernente il difensore - Deducibilità da parte dell'imputato - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214363-01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE

In tema di restituzione nel termine, non è consentito all'imputato far valere, sostituendosi al difensore, un impedimento che riguardi il difensore medesimo; ed invero il codice di rito - così innovando rispetto a quello precedente - prevede la legittimazione del difensore in proprio e per causa propria alla richiesta di essere reintegrato in un diritto o facoltà, né può ritenersi sussistente alcuna funzione di rappresentanza del difensore da parte dell'imputato. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento di rigetto, da parte del giudice di merito, dell'istanza di restituzione formulata dall'interessato il quale aveva addotto come causa di forza maggiore la malattia del suo difensore).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 175 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)