Sez. 2, Sentenza n. 2734 del 01/12/1972 Ud. (dep. 05/04/1973) Rv. 123777 - 01
PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - ACCERTAMENTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - CONTESTAZIONE DEL METODO DI RILEVAMENTO E DELLA COINCIDENZA DEGLI ELEMENTI DI CONFRONTO - NECESSITA DI PERIZIA - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - ACCERTAMENTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - CONTESTAZIONE DEL METODO DI RILEVAMENTO E DELLA COINCIDENZA DEGLI ELEMENTI DI CONFRONTO - NECESSITA DI PERIZIA - CONDIZIONI.*
La valutazione delle indagini dattiloscopiche operate dalla polizia giudiziaria e riservata al giudice di merito, il quale, nel caso di contrasto o di dubbio sul metodo di rilevamento e ancor piu sulla coincidenza degli elementi di confronto, deve avvalersi dell'opera di un perito se non gli sia possibile risolvere il caso con le proprie cognizioni: in tal caso le nuove indagini devono svolgersi con l'osservanza di tutte le garanzie che la legge assicura all'imputato. (V 120945, 117419, anno 1972).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 223 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 309
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)