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Sez. 2, Sentenza n. 171 del 07/04/1981 Ud. (dep. 13/01/1982) Rv. 151529 - 01

PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - PERIZIA - IN GENERE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITE: CONTRASTO O DUBBIO SUL METODO DI RILEVAMENTO.*
Stato
decisa il 1981-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151529-01

PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - PERIZIA - IN GENERE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITE: CONTRASTO O DUBBIO SUL METODO DI RILEVAMENTO.*

La valutazione delle indagini dattiloscopiche, eseguite dalla polizia giudiziaria, è riservata al giudice del merito, il quale, nel caso di contrasto o di dubbio sul metodo di rilevamento, e ancora più sulla coincidenza degli elementi di confronto, può avvalersi dell'opera di un perito. (Conf mass n 141993; (Conf mass n 140231; (Conf mass n 123777).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)