Sez. L, Sentenza n. 4541 del 09/07/1988 (Rv. 459468 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO DIVERSO DA QUELLO RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE O COLLETTIVO - RIFIUTO DI PRESTAZIONE - LEGITTIMITÀ - DIPENDENTE CON QUALIFICA DI COMANDANTE - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO DIVERSO DA QUELLO RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE O COLLETTIVO - RIFIUTO DI PRESTAZIONE - LEGITTIMITÀ - DIPENDENTE CON QUALIFICA DI COMANDANTE - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO.*
Nella disciplina del lavoro aereo nautico, anche in ragione di una più accentuata tipicità delle prestazioni lavorative (per il cui Esercizio è prescritto, secondo lo specifico contenuto, il conseguimento di appositi brevetti ed il possesso di predeterminati titoli professionali), il personale di volo deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e pertanto non è tenuto a prestare - e può quindi legittimamente rifiutare - un servizio diverso da quello risultante dal contratto individuale e collettivo. Ciò vale anche con riguardo al dipendente con qualifica di comandante, giacché la prevista facoltà di esonero dal comando (per esigenze - di regola contingenti - di sicurezza del volo), con il fare salvi in ogni caso i diritti derivanti dal rapporto d'impiego (art. 33 d.P.R. n. 1411 del 1967), non implica anche quella di unilaterale mutamento delle mansioni ad opera dell'armatore, il quale, ove in lui sia venuta meno la fiducia nel dipendente, può invece, ricorrendone i presupposti, licenziarlo per giusta causa o per giustificato motivo. (V 3250/87, mass n 452316).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Navig. art. 877, Cod. Navig. art. 905, DPR 01/09/1967 num. 1411 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)