Sez. L, Sentenza n. 5748 del 13/06/1990 (Rv. 467703 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - COMANDANTE - RISOLUZIONE - IN GENERE - DISPENSA DAL COMANDO - CONSEGUENTE DIMINUZIONE DELLA RETRIBUZIONE - DIVIETO - LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - LIMITI - INSINDACABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI DISPENSA - FONDAMENTO NELLA NATURA PUBBLICISTICA DEL RAPPORTO - ASPETTO PRIVATISTICO - SALVEZZA.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - COMANDANTE - RISOLUZIONE - IN GENERE - DISPENSA DAL COMANDO - CONSEGUENTE DIMINUZIONE DELLA RETRIBUZIONE - DIVIETO - LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - LIMITI - INSINDACABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI DISPENSA - FONDAMENTO NELLA NATURA PUBBLICISTICA DEL RAPPORTO - ASPETTO PRIVATISTICO - SALVEZZA.*
La dispensa dal comando disposta dall'esercente nei riguardi del comandante dell'aeromobile non ne legittima una riduzione della retribuzione, la quale rimane ancorata alla qualifica, e neppure consente il licenziamento del comandante stesso, se non nei limiti di cui agli artt. 1 e 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, salva l'eventuale applicabilità di Disposizioni collettive circa il diritto dei soggetti non più idonei al volo ad essere inclusi nell'organico del personale di terra, atteso che l'assoluta insindacabilità del detto provvedimento di dispensa attiene solo all'aspetto pubblicistico del rapporto, senza afferire a quello privatistico, e considerato altresì che l'art. 33 del d.P.R. 1 settembre 1967 n. 1411 (regolamento sullo stato giuridico della gente di volo), nel ribadire la facoltà dell'esercente di dispensare dal comando (in ogni momento) il comandante, ne fa "salvi in ogni caso i diritti derivanti dal rapporto d'impiego". (V 4541/88, mass n 459468; (V 2015/88, mass n 457887; (V 3250/87, mass n 452316).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 877, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, DPR 01/09/1967 num. 1411 art. 33, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)