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Sez. 6, Sentenza n. 24962 del 14/06/2011 Ud. (dep. 21/06/2011) Rv. 250079 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUIDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - IN GENERE | Differimento dell'udienza - Omessa notificazione al difensore - Nullità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250079-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUIDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - IN GENERE

Nella fase degli atti preliminari al giudizio d'appello, l'omessa notificazione al difensore del differimento di udienza, disposto dal presidente a causa di un concomitante impegno professionale, non determina la nullità del giudizio, quando risulti che il difensore ne sia comunque venuto a conoscenza. (Fattispecie in cui il difensore, dopo aver ottenuto il rinvio dell'udienza, aveva trasmesso via fax un'ulteriore istanza di rinvio, rigettata dal collegio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)