Sez. 3, Sentenza n. 10637 del 20/01/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 246338 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Impedimento documentato e dedotto a mezzo fax - Omessa pronuncia sull'istanza di rinvio - Conseguenze sulla sentenza - Nullità assoluta ed insanabile.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE
È affetta da nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, la sentenza emessa dal giudice d'appello che, investito dal difensore di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire, documentato e dedotto a mezzo fax trasmesso in data antecedente all'udienza, ometta di pronunciarsi sulla stessa. (In motivazione la Corte ha precisato che alla luce dell'evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, è da ritenere consentita la trasmissione di istanze e richieste anche a mezzo fax, non ostandovi il dato letterale dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., il quale si limita a richiedere che l'impedimento sia "prontamente comunicato", senza indicare le modalità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)