Sez. 2, Sentenza n. 3467 del 21/10/1975 (Rv. 377639 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA - SANATORIA - TERMINE - DECORRENZA A CARICO DELLA PARTE ASSENTE O IGNARA DELL'ATTO NULLO - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 157, COMMA SECONDO COD PROC CIV - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA - SANATORIA - TERMINE - DECORRENZA A CARICO DELLA PARTE ASSENTE O IGNARA DELL'ATTO NULLO - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 157, COMMA SECONDO COD PROC CIV - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E senz'altro da escludere che il termine di sanatoria della nullita di un atto processuale, di cui all'art 157, secondo comma, cod proc civ, decorra a carico della parte assente o ignara dell'atto, in quanto per essa tale decorrenza inizia dalla notizia dell'atto in questione. Pertanto, e manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita dell'art 157, secondo comma, cod proc civ per preteso contrasto con l'art 24 della Costituzione della Repubblica.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)