Sez. U, Sentenza n. 17013 del 12/11/2003 (Rv. 568092 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - SANATORIA | Termine per la istanza di nullità - Notizia dell'atto - Potenzialità della notizia - Insufficienza - Effettività della notizia - Necessità - Fattispecie in tema di procedimento disciplinare forense.
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - SANATORIA
Agli effetti della norma di cui al secondo comma dell'art. 157 cod. proc. civ. - applicabile, in difetto di norme speciali, anche al procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati -, affinché sorga, per la parte che vi abbia interesse, l'onere di opporre la nullità dell'atto nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso, occorre che il denunziante, nel cui interesse è stabilito il requisito che si assume mancante, abbia avuto notizia effettiva - e non soltanto potenziale - dell'atto che si afferma nullo. (Nella specie era in discussione la tempestività della denuncia di nullità della notificazione della decisione del Consiglio dell'ordine, avvenuta a mani di persona asseritamene in nessun modo collegata o riferibile all'incolpato, nullità dall'incolpato medesimo fatta valere per la prima volta con il ricorso per cassazione avverso la decisione del CNF, dichiarativa dell'inammissibilità, per tardività, dell'impugnazione dinanzi ad esso proposta; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno ritenuto irrilevante la circostanza che - ai sensi dell'art. 59 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, recante Norme integrative e di attuazione dell'Ordinamento professionale forense - gli atti del procedimento disciplinare debbano essere depositati e le parti possano prenderne visione, atteso che, ai fini dell'art. 157 del codice di rito, ciò che viene in gioco è la conoscenza, e non la mera conoscibilità dell'atto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)