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Sez. 1, Sentenza n. 3232 del 01/03/2012 (Rv. 621812 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Assimilabilità ad ipoteca legale o giudiziale ai fini della revocabilità ex art. 67, primo comma, n. 4 legge fall. - Esclusione - Natura giuridica autonoma - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621812-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE

L'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta, non è riconducibile all' ipoteca legale prevista dall'art. 2817 cod. civ., né è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale, il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire; essa, peraltro, neppure può accostarsi all'ipoteca giudiziale, prevista dall'art. 2818 cod. civ. con lo scopo di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo. Ne deriva che, non rientrando nel disposto dell'art. 67, primo comma, n. 4 legge fall., l'ipoteca in questione non è suscettibile di revocatoria fallimentare, limitata a quelle volontarie e giudiziali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2817, Cod. Civ. art. 2818, Legge Falliment. art. 67 com. 1 n. 4, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)