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Sez. U, Sentenza n. 4077 del 22/02/2010 (Rv. 611629 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Limiti all'iscrizione - Debito del contribuente superiore agli ottomila euro - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611629-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, rappresentando un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest'ultima stabiliti dall'art. 76 del medesimo d.P.R., come da ultimo modificato dall'art. 3 del d.l. n. 203 del 2005, conv. in legge n. 248 del 2005, e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 76, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 CORTE COST., Legge 02/11/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)