diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1890 del 15/07/1966 (Rv. 323678 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI - ORDINANZE E DECRETI - ORDINANZE ISTRUTTORIE - ORDINANZA DEL GIUDICE DI APPELLO AMMISSIVA DEL RENDICONTO - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323678-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI - ORDINANZE E DECRETI - ORDINANZE ISTRUTTORIE - ORDINANZA DEL GIUDICE DI APPELLO AMMISSIVA DEL RENDICONTO - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Le ordinanze istruttorie non sono soggette a ricorso per Cassazione, in quanto tale mezzo di impugnazione e ammesso, a norma degli artt.360 e 361 cod.proc.civ. e 111 della Costituzione, solo contro le sentenze o contro quei provvedimenti che, sia pure impropriamente qualificati ordinanze o rivestenti la Forma di ordinanza, abbiano, in realta, natura e contenuto sostanziale di sentenza, attuando, nel caso concreto, la volonta della legge con l'affermare o con il negare il diritto delle parti ad un determinato bene della vita, in modo che ogni altra pronuncia di quel giudice sul punto cosi deciso si trovi preclusa da quella ormai adottata. Pertanto, l'ordinanza istruttoria di appello, ammissiva di un rendiconto, e impugnabile in Cassazione solo in Sede di impugnazione della sentenza, in quanto ne costituisca il necessario presupposto e ne formi parte integrante ai fini della decisione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 361, Cod. Proc. Civ. art. 177, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)