Sez. 3, Sentenza n. 11198 del 26/05/2005 (Rv. 582857 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Rito c.d. del lavoro - Sentenza non definitiva - Riserva di gravame - Requisiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE
In tema di impugnazioni, anche nel rito c.d. del lavoro -applicabile anche alle controversie in tema di contratti agrari- trova applicazione la regola della riserva di gravame avverso sentenza non definitiva, da effettuarsi ad opera della parte soccombente, pur senza la necessità di formule sacramentali, in termini chiari ed univoci (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha considerato costituire valida riserva d'impugnazione quella del tenore <<con ogni riserva di impugnativa dell'ordinanza collegiale>> formulata avverso un provvedimento esaurentesi nella mera affermazione <<rimette le parti all'udienza del >>, ritenendo al riguardo irrilevante il riferimento ivi contenuto ad una "ordinanza", in quanto la lettera del riportato provvedimento giudiziale faceva ritenere trattarsi di un'ordinanza piuttosto che di una sentenza, anche attesa la prevalenza, nel rito del lavoro, delle affermazioni contenute nel dispositivo rispetto a quanto enunziato in motivazione e non riprodotto nel dispositivo medesimo; nonché, in ragione della necessità di privilegiarsi anche nell'interpretazione degli atti processuali l'"intenzione" delle parti, in considerazione del fatto che nel contesto in cui era stata resa -prima udienza successiva alla pronunzia del provvedimento- alla suindicata espressione non poteva invero attribuirsi alcun significato plausibile al di fuori di una riserva formulata ai sensi dell'art. 361 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)