Sez. L, Sentenza n. 8796 del 27/08/1990 (Rv. 469076 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - ECCEZIONE D'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 10 E 11 D.P.R. N. 1124/65 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - ECCEZIONE D'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 10 E 11 D.P.R. N. 1124/65 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 10 ed 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, che regolano l'Azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio, atteso che l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro copre solo i rischi inerenti all'attività imprenditoriale con esclusione dell'eventuale comportamento colpevole del datore di lavoro e tale limitazione - che non è fonte di ingiustificato vantaggio per l'istituto - trova la sua ragione nella finalità perseguita dal legislatore di incentivare l'adempimento dell'Obbligo dello imprenditore di adottare ogni misura idonea a prevenire gli infortuni. (V 2420/87, mass n 451590; (V 134/71).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)