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Sez. L, Sentenza n. 2420 del 07/03/1987 (Rv. 451590 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - PRESCRIZIONE - IN GENERE - SENTENZA N. 22 DEL 1967 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL - PRESCRIZIONI TRIENNALI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1987-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451590-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - PRESCRIZIONE - IN GENERE - SENTENZA N. 22 DEL 1967 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL - PRESCRIZIONI TRIENNALI - DECORRENZA.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 9 marzo 1967, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (anche) nella parte relativa alla possibilità del giudice civile di accertare la natura di fatto-reato dell'infortunio sul lavoro solo nelle ipotesi di avvenuta pronuncia di sentenza di non doversi procedere per morte dello imputato o per amnistia e non pure nell'ipotesi di Estinzione del reato per prescrizione - la prescrizione triennale, cui, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 112 del citato d.P.R. (richiamante la norma dichiarata parzialmente incostituzionale), è soggetta l'Azione di regresso dell'i.N.A.I.L., decorre, anche nell'ipotesi dell'Estinzione del reato per prescrizione, dalla relativa sentenza penale di proscioglimento.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 101, Costituzione art. 136, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)